9C_238/2022 04.11.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_238/2022  
 
 
Sentenza del 4 novembre 2022  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Stadelmann, Moser-Szeless, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, patrocinato dall'avv. Patrick Untersee, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone 
Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 marzo 2022 (32.2022.7). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Nell'aprile del 2016, A.________, nato nel 1974, da ultimo attivo come giardiniere indipendente ha presentato una domanda di prestazioni AI, lamentando forti dolori alla spalla destra che l'hanno portato a interrompere la sua attività lavorativa dall'ottobre 2015. Con decisione dell'8 giugno 2017, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) ha negato il diritto a prestazioni, in considerazione di una capacità lavorativa intera in attività adeguate e di un raffronto dei redditi che ha stabilito un grado d'invalidità nullo.  
 
A.b. A fine dicembre 2017 A.________ ha formulato una seconda domanda di prestazioni AI che l'UAI ha rifiutato - nonostante un peggioramento temporaneo dello stato di salute non rilevante per la modifica del diritto - con decisione del 25 settembre 2018, che è stata oggetto di ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Con sentenza del 14 agosto 2019, il Tribunale cantonale ha annullato la decisione amministrativa e rinviato gli atti all'UAI per un approfondimento medico pluridisciplinare e nuova pronuncia.  
Con perizia pluridisciplinare del 23 dicembre 2020 il Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (di seguito SAM) ha valutato l'assenza di un peggioramento duraturo dello stato di salute e, sulla base delle successive prese di posizione del dott. B.________ del Servizio medico regionale TI/GR dell'UAI (di seguito SMR) e della valutazione dei consulenti in integrazione, rispettivamente in orientamento, professionale, con decisione del 29 dicembre 2021 l'UAI ha nuovamente respinto la domanda di prestazioni AI, come pure di provvedimenti professionali. 
 
B.  
A.________ si è aggravato il 31 gennaio 2022 (timbro postale) al Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino, chiedendo in via principale il riconoscimento di una rendita d'invalidità intera, in via subordinata una riqualifica professionale nel senso dell'art. 17 LAI e in via più subordinata il ritorno degli atti all'UAI per nuovi accertamenti. 
 
Con sentenza del 21 marzo 2022 il Tribunale cantonale ha respinto il gravame e confermato la pronuncia dell'UAI. 
 
 
C.  
ll 6 maggio 2022 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede, in via principale, l'annullamento e la riforma della sentenza cantonale del 21 marzo 2022 nel senso di riconoscergli una rendita intera d'invalidità e, in via subordinata, l'annullamento della sentenza cantonale e la retrocessione degli atti al Tribunale cantonale per nuovo esame e nuova decisione. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 145 V 188 consid. 2) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. L'oggetto del contendere è il diritto di A.________ a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità nel quadro della nuova domanda di prestazioni inoltrata nel dicembre 2017.  
 
2.2. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi in materia, rammentando in particolare i presupposti e gli effetti di una procedura di revisione nel senso dell'art. 17 LPGA, la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA), la determinazione del grado d'invalidità (art. 16 LPGA e art. 28a LAI), in particolare i compiti del medico e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici (cfr. DTF 143 V 124 consid. 2.2.2; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3), soprattutto quelli affidati dagli organi AI ai medici specializzati esterni (DTF 137 V 210). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
2.3. Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20; cfr. ulteriore sviluppo dell'AI; modifica del 19 giugno 2020, RU 2021 705, FF 2017 2191). La decisione dell'UAI qui contestata è stata emessa il 29 dicembre 2021, ovvero prima dell'entrata in vigore della revisione del 1° gennaio 2022. Conformemente ai principi generali del diritto intertemporale e ai fatti rilevanti del caso (fra molte cfr. DTF 129 V 354 consid. 1 con riferimenti), le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20) e quelle dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201) così come la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) sono quindi applicabili nella versione valida fino al 31 dicembre 2021. Si rileva che, conformemente alla giurisprudenza consolidata, sono determinanti i fatti realizzati fino al momento della decisione contestata (sulla questione cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1).  
 
3.  
 
3.1. Sull'aspetto valetudinario il Tribunale cantonale ha sostanzialmente confermato le conclusioni della perizia pluridisciplinare del SAM del 23 dicembre 2020 e delle successive determinazioni del dott. B.________ del SMR, accertando, dal 14 ottobre 2015, un'inabilità lavorativa totale nella sua precedente attività lavorativa di giardiniere mentre una capacità lavorativa al 100% in attività adeguate (salvo per i periodi dal 27 novembre al 15 dicembre 2017 per un soggiorno alla Clinica C.________ e da settembre a dicembre 2018 per l'intervento di ablazione di dermoide sacrale, quando l'inabilità lavorativa è stata completa). Da un punto di vista economico la Corte cantonale ha confermato il grado d'invalidità dello 0% calcolato dall'UAI l'8 giugno 2017 e ripreso nella risposta di causa del 24 febbraio 2022.  
 
3.2. Il ricorrente postula l'esistenza di un peggioramento duraturo dello stato di salute. Nella denegata ipotesi che fosse ammesso un quadro clinico invariato, sostiene che la residua capacità lavorativa non sarebbe comunque spendibile nel mercato equilibrato del lavoro. Il ricorrente fonda le proprie censure soprattutto sulle conclusioni del Sostegno Integrazione Lavorativa (di seguito SIL) del 29 ottobre 2021, come pure sui pareri dei medici curanti. Infine egli contesta anche la valutazione economica effettuata dal Tribunale cantonale, sia da un punto di vista formale - vi sarebbe una carenza di motivazione della decisione dell'UAI del 29 dicembre 2021 che si limiterebbe a riferirsi al calcolo del discapito economico già effettuato nella decisione del 2017 - sia nel merito in quanto essenzialmente sarebbe stata ritenuta corretta l'assenza di un nuovo calcolo del discapito economico.  
 
4.  
Per giurisprudenza consolidata, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (cfr. consid. 1; DTF 142 V 178 consid. 2.4 con riferimenti). Non spetta al Tribunale federale rivalutare le prove addotte ma al ricorrente stabilire per quale motivo quanto operato dall'autorità giudiziaria inferiore sia manifestamente inesatto o incompleto. 
 
5.  
 
5.1. Dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge che lo stato valetudinario del ricorrente, come pure la sua ripercussione sulla capacità lavorativa, sono stati accuratamente vagliati sulla base della perizia pluridisciplinare del SAM del 23 dicembre 2020 - con consulti in medicina interna generale (dott. D.________), in ORL (dott. E.________), in reumatologia (dott. F.________), in neurologia (dott. G.________) e in psichiatria (dott. H.________) - le cui conclusioni sono state condivise dal dott. B.________ del SMR nel rapporto finale del 28 dicembre 2020 e nella sua annotazione del 4 marzo 2021. In sostanza il ricorrente dal 15 ottobre 2015 ha presentato un'inabilità lavorativa al 100% nella sua attività abituale di giardiniere - circostanza peraltro incontestata dai medici curanti - mentre ha avuto un'abilità totale al lavoro in attività adeguate, esclusi due brevi periodi di inabilità lavorativa temporanea dovuti a soggiorni in clinica. Di fatto, dal 15 ottobre 2015 la capacità lavorativa del ricorrente in attività adeguate è stata del 100% fino al 26 novembre 2017, dello 0% dal 27 novembre al 15 dicembre 2017 (a seguito della degenza alla Clinica C.________ per le affezioni di natura reumatologica), del 100% dal 16 dicembre 2017, dello 0% dal settembre a dicembre 2018 (a causa dell'intervento chirurgico di ablazione di dermoide sacrale), e successivamente sempre del 100%. Dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge che i periti hanno visitato di persona il ricorrente e valutato le sue condizioni di salute considerando i molteplici referti resi dai medici curanti. I rapporti di ciascun perito del SAM sono stati integrati nella perizia pluridisciplinare del 23 dicembre 2020 dopo un'esauriente discussione tra gli stessi, i quali hanno precisamente analizzato in modo dettagliato e concludente lo stato valetudinario del ricorrente, dall'anamnesi ai disturbi soggettivi, dalle constatazioni oggettive alle diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa, come infine la questione della definizione della capacità lavorativa nell'attività abituale di giardiniere e in attività adeguate.  
 
5.2. L'insorgente non merita tutela nelle sue censure. Nel gravame egli si limita per lo più a mettere in rilievo le opinioni dei medici curanti (sull'opinione prudente delle indicazioni dei medici curanti a causa dei particolari legami che hanno con il paziente, cfr. sentenza 9C_662/2021 del 2 agosto 2022 consid. 5.2.1 con riferimenti), già compiutamente vagliate dall'autorità giudiziaria precedente, senza contestarne specificatamente le conclusioni, ovvero senza indicare per quale motivo quanto operato dal Tribunale cantonale sia manifestamente inesatto o incompleto. Le censure del ricorrente si esauriscono per lo più in affermazioni del tutto soggettive, ovvero in modo integralmente personale, o addirittura con affermazioni generiche e senza substrato medico quali "anche per un profano e alla luce dell'esperienza generale della vita" (memoriale di ricorso, pag. 16) emergerebbe con chiarezza la sua impossibilità di svolgere un'attività al 100%. A nulla supporta l'interpretazione, rispettivamente l'estrapolazione dal contesto della perizia pluridisiciplinare, delle singole affermazioni dei medici curanti circa la pretesa certificazione di un peggioramento dello stato valetudinario, come pure di una diversa ripercussione sulla capacità lavorativa, facendo del tutto astrazione dall'analisi già operata a tal proposito dal Tribunale cantonale.  
 
Non sorregge in particolare in tale contesto il ricorrente riferirsi in maniera preponderante a quanto evidenziato dal rapporto SIL del 29 ottobre 2021, censurando tra l'altro pure che gli incaricati a eseguirlo non avrebbero nemmeno avuto a disposizione la documentazione medica, rispettivamente che egli avrebbe potuto eseguire lo stage solo nella misura del 50% a causa delle limitazioni mediche. Quanto affermato dal ricorrente - oltre a essere espresso in termini apodittici e senza il supporto di prove, segnatamente di natura medica (si pensi alla partecipazione solo nella misura del 50%) - è in contrasto con la natura medesima della misura messa in atto. In effetti, come già evidenziato dal Tribunale cantonale - che merita di essere seguito - a conferma di quanto precisato dal consulente in integrazione AI in data 28 dicembre 2021, l'accertamento dell'orientamento professionale previsto all'art. 15 LAI è da differenziare dalla riformazione professionale prevista all'art. 17 LAI. In particolare, l'obiettivo dei due provvedimenti professionali è diverso in quanto con l'orientamento professionale dell'art. 15 LAI si vogliono individuare particolari attività confacenti in cui si possano mettere in atto misure per aiutare l'assicurato a ricollocarsi. L'orientamento professionale include consigli sulla carriera e serve a individuare le capacità che permettono di essere la base per la scelta di un'attività professionale. Per tale motivo, contrariamente a quanto accade nel contesto dell'art. 17 LAI (non discusso nel caso in esame, visto il grado d'invalidità dello 0% riscontrato; sul tema dei presupposti per l'applicazione dell'art. 17 LAI, segnatamente la presenza di una percentuale minima del 20% di perdita di guadagno, cfr. sentenza 9C_623/2020 dell'8 marzo 2021 consid. 2 con riferimenti), non è necessaria la conoscenza dell'incarto medico, come pure non è di rilevo in quale misura il ricorrente abbia svolto tale orientamento. Si rileva altresì che, secondo l'art. 15 LAI, il diritto a un orientamento professionale è dato a una persona assicurata la cui invalidità - intesa quale impedimento di scegliere un'occupazione o di svolgere l'attività precedentemente eseguita a causa di problemi di salute - rende difficile la scelta della professione, rispettivamente il proseguimento dell'occupazione precedente. L'orientamento professionale deve pertanto guidare la persona assicurata verso l'attività in cui avrà le migliori possibilità di successo, tenendo conto delle sue attitudini e capacità. Le misure che possono essere prese in considerazione includono, in particolare, colloqui di orientamento professionale, test attitudinali o periodi di osservazione sul posto di lavoro o al di fuori di esso (cfr. sentenza 9C_534/2010 del 10 febbraio 2011 consid. 3.2 con riferimenti). Il ricorrente non può pertanto essere seguito quando, dopo un'analisi prettamente personale di tale rapporto, giunge alla conclusione che numerosi elementi dello stesso sarebbero in contraddizione con le conclusioni teoriche della perizia pluridisciplinare, in particolare relativamente alla capacità lavorativa residua, rispettivamente alla sua resa massima. Come già evidenziato in precedenza, le conclusioni degli specialisti del SAM, avallate dal SMR, hanno pieno valore probatorio e quanto evidenziato in tale rapporto, nell'ottica dell'orientamento di cui all'art. 15 LAI, non è idoneo a metterne in discussione il valore probatorio (cfr. pure DTF 134 V 231 consid. 5.1 con riferimenti). 
 
5.3. Il ricorrente contesta infine la valutazione del Tribunale cantonale sulle reali possibilità di reinserimento professionale in un mercato equilibrato del lavoro, a suo parere insostenibile in considerazione dell'insieme delle patologie di cui soffrirebbe. Tale censura non può essere tutelata in quanto si confonde in realtà con quella, già vagliata in precedenza, relativa al preteso apprezzamento arbitrario delle prove concernente la capacità lavorativa residua e il Tribunale cantonale ha già accertato che, nel caso in esame, restano esigibili e accessibili, senza una particolare formazione, su un mercato equilibrato del lavoro (sul concetto teorico e astratto di mercato equilibrato del lavoro cfr. per es. sentenza 9C_597/2018 del 18 gennaio 2019 consid. 5.2 con riferimenti) tutte quelle attività leggere e ripetitive in cui il ricorrente può alternare la postura al bisogno di svolgere delle pause regolari e non avere particolari contatti verbali con la clientela.  
 
6.  
Per quanto attiene alla valutazione economica, la Corte cantonale ha confermato il grado d'invalidità dello 0% calcolato dall'UAI l'8 giugno 2017 e ripreso nella risposta di causa del 24 febbraio 2022. In effetti non rilevando differenze con la determinazione della capacità lavorativa residua del ricorrente rispetto a quanto stabilito nella decisione dell'8 giugno 2017, essa ha avallato l'operato dell'amministrazione che si è riferita nuovamente al computo già operato, considerato altresì l'assenza di argomentazioni per diffidare dai redditi ritenuti per il raffronto, come pure della deduzione del 15% per motivi personali. 
 
6.1. La censura formale di carenza di motivazione per violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. della decisione dell'UAI del 29 dicembre 2021, secondo cui essa si limiterebbe unicamente a riferirsi al calcolo già effettuato nella decisione dell'8 giugno 2017, non regge. L'insorgente si limita ad affermare che la decisione impugnata non apparirebbe sufficientemente motivata, senza confrontarsi con quanto per contro compiutamente constatato e motivato dal Tribunale cantonale: esso infatti, accertato che la decisione impugnata dell'UAI del 29 dicembre 2021 non contemplava l'aspetto economico, ha tuttavia deciso che era possibile dedurre implicitamente dalle conclusioni tratte dall'UAI la valutazione economica effettuata e pertanto "in via del tutto eccezionale e per economia procedurale", non era giustificato un suo annullamento e conseguente rinvio all'amministrazione per il computo della perdita di guadagno. Il Tribunale cantonale ha compiutamente motivato (sul tema del diritto di essere sentito nel senso dell'art. 29 cpv. 2 Cost. in relazione alla motivazione della decisione impugnata cfr. fra molte DTF 143 III 65 consid. 5.2 con riferimenti) le ragioni alla base della pronuncia, esponendo i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno permesso di concludere come il grado d'invalidità dello 0% calcolato dall'UAI l'8 giugno 2017 fosse comprensibilmente quello da ritenere anche nella decisione impugnata, che merita pertanto piena tutela.  
 
6.2. Per quanto riguarda le censure relative al calcolo del raffronto dei redditi operato dall'amministrazione e confermato dal Tribunale cantonale, che è giunto a un grado di invalidità dello 0% mettendo a confronto un reddito da valido sulla base dei dati registrati nel conto individuale e uno da invalido stabilito con i dati statistici di cui alla Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS), edita dall'Ufficio federale di statistica - ridotto del 15% per attività leggera e alternanza - lo stesso va confermato. Il ricorrente tenta difatti unicamente di contestarlo in modo apodittico senza sostanziare per quale motivo il Tribunale cantonale avrebbe commesso una violazione del diritto o sarebbe incorso in un accertamento arbitrario in tale contesto.  
 
7.  
In conclusione la Corte cantonale poteva, senza arbitrio e senza violazione del diritto, considerare chiara la situazione medica ed economica e pertanto la decisione di rifiuto di prestazione merita conferma. 
 
8.  
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 4 novembre 2022 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi