4A_459/2022 16.11.2022
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_459/2022  
 
 
Sentenza del 16 novembre 2022  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Giudice presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.A.________e B.A.________, 
2. C.A.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. D.D.________, 
2. E.D.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. Dario Gabaglio, 
opponenti. 
 
Oggetto 
espulsione; misure di esecuzione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 settembre 2022 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2022.97/98/99). 
 
 
Considerando:  
che con decisioni 17 dicembre 2020 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha ordinato, ad istanza di D.D.________ e E.D.________, l'espulsione di A.A.________ e B.A.________ dall'abitazione monofamiliare da questi locata; 
che l'espulsione è avvenuta con il supporto delle forze dell'ordine il 16 febbraio 2021 e che da tale data, su indicazione dei locatori, gli oggetti di pertinenza dei conduttori e della loro figlia C.A.________ sono depositati presso un magazzino e i costi di magazzinaggio ammontanti a fr. 904.70 mensili anticipati dagli istanti; 
che con decisioni 13 luglio 2022 il Pretore aggiunto, nuovamente adito dai locatori con istanze 20 giugno 2022, ha ordinato a A.A.________ e B.A.________ di provvedere entro 30 giorni al ritiro dei predetti oggetti e ha concesso, in caso di inadempimento, agli istanti la facoltà di provvedere al loro smaltimento e/o realizzazione a spese dei convenuti; 
che con sentenza 9 settembre 2022 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibili i reclami presentati da A.A.________, B.A.________ e C.A.________; 
che la Corte cantonale ha dapprima rilevato l'inammissibilità dei rimedi di diritto, perché - nonostante i solleciti - i reclamanti non hanno comunicato un valido recapito (postale o di posta elettronica certificata); 
che essa ha poi nondimeno abbondanzialmente proceduto a un esame dei gravami, ritenendoli inammissibili in quanto fondati su nuovi fatti e mezzi di prova o volti contro le decisioni di espulsione e le precedenti misure di esecuzione (sgombero dei beni e il loro deposito a spese dei convenuti) e infondati per quanto concerne la lamentata impossibilità di recuperare gli oggetti depositati; 
che A.A.________, B.A.________ e C.A.________ sono insorti al Tribunale federale con ricorso 13 ottobre 2022, chiedendo di rientrare in possesso dei loro beni "senza imposizioni di termini, scadenze, ricatti di ogni genere, senza pretese di denaro"; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché questa viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); 
che rinviando ai reclami ed esaurendosi per il resto in uno sfogo per lo sfratto subito, il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione; 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che in futuro scritti analoghi al presente ricorso e concernenti questa procedura (segnatamente domande di revisione abusive) saranno archiviati senza risposta; 
che si rinuncia eccezionalmente a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); 
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 novembre 2022 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti