8C_196/2024 23.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_196/2024  
 
 
Sentenza del 23 maggio 2024  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Wirthlin, Presidente, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Helsana Infortuni SA, 
via Nizzola 1b, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 marzo 2024 (35.2023.86). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con decisione su opposizione dell'11 settembre 2023, Helsana Infortuni SA ha confermato l'interruzione al 5 giugno 2023 del versamento delle indennità giornaliere a A.________, considerato totalmente abile al lavoro da tale data. 
 
B.  
Con sentenza dell'11 marzo 2024, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'assicurato contro la decisione su opposizione. 
 
C.  
A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale contro tale sentenza. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 con riferimenti).  
 
1.2. L'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF stabilisce che il ricorso al Tribunale federale, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3).  
 
2.  
 
2.1. La Corte cantonale ha innanzitutto rilevato che il ricorrente non aveva presentato della documentazione medica contraria alle conclusioni del medico fiduciario dell'istituto assicuratore. Affermando di poter lavorare "da remoto" dall'Italia, egli aveva inoltre confermato di essere pienamente abile al lavoro, circostanza peraltro mai messa in dubbio neppure dal suo medico curante. Il Tribunale cantonale ha quindi tutelato anche il calcolo dell'importo dell'indennità giornaliera effettuato dall'opponente. Diversamente da quanto previsto dal contratto di lavoro del ricorrente (8 ore al giorno per 5 giorni a settimana), dai conteggi di salario emergeva un'attività lavorativa irregolare (6 giorni a marzo e 17,5 giorni ad aprile 2023), il che giustificava la presa in considerazione di un "medio salario giornaliero ponderato" ai sensi dell'art. 23 cpv. 3 OAINF (RS 832.202). Ciò trovava conferma anche nel certificato di salario prodotto dal ricorrente.  
 
2.2. Il ricorrente ribadisce che, a suo parere, il periodo di infortunio sarebbe cessato il 31 luglio 2023. La sua offerta di lavorare da remoto sarebbe stata l'espressione della sua volontà di tenere fede al contratto di lavoro, benché contraria ai certificati medici che avrebbero invece imposto "assoluto riposo". Al riguardo, egli conferma che non sarebbe stato in grado di lavorare in maniera accettabile a causa degli "anti dolorifici e medicinali forti" che avrebbe assunto. In merito al calcolo dell'importo dell'indennità giornaliera, il ricorrente rinvia a quanto stipulato nel contratto di lavoro, il che sarebbe confermato anche dai documenti forniti dal suo datore di lavoro.  
Così facendo, il ricorrente non spiega il perché la sentenza impugnata sia contraria al diritto o i fatti siano stati accertati in maniera inesatta. Non è in effetti sufficiente ripetere che il periodo di infortunio sarebbe stato più esteso, senza confrontarsi con quanto accertato dall'autorità inferiore, omettendo in particolare di contrapporvi delle valutazioni mediche contrarie. In questo senso, oltre ad essere inammissibili poiché presentati per la prima volta in questa sede (sul tema, cfr. DTF 135 V 194), i restanti elementi riguardanti il lavoro da remoto restano ininfluenti. Nel ricorso non viene inoltre spesa una sola parola sull'irregolarità dell'attività lavorativa constatata dai primi giudici a fondamento del calcolo dell'importo dell'indennità giornaliera secondo l'art. 23 cpv. 3 OAINF
 
2.3. Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile.  
 
3.  
Viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), il che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria. 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 23 maggio 2024 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi