9C_539/2023 28.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_539/2023  
 
 
Sentenza del 28 settembre 2023  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
Fondazione A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Imposta di donazione del Cantone Ticino, periodo fiscale 2015 (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 10 agosto 2023 (80.2020.14). 
 
 
Visto:  
la sentenza del 10 agosto 2023 con cui la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il ricorso della Fondazione A.________, Campione d'Italia, contro la decisione del 21 novembre 2019 dell'Ufficio delle imposte di successione e donazione (di seguito UISD) in materia d'imposta di donazione immobiliare, 
il reclamo (recte ricorso), per la Fondazione A.________, di B.________ contro la sentenza cantonale inoltrato il 5 settembre 2023 (timbro postale) al Tribunale cantonale, al Tribunale federale di Losanna, come pure all'UISD di Lugano, che lo hanno in seguito trasmesso alla III Corte di diritto pubblico del Tribunale federale di Lucerna come oggetto di sua competenza, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF) o violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF), con il rilievo che vi sono esigenze più severe in relazione alla lesione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 I 62 consid. 3), 
che l'oggetto del contendere dinnanzi all'autorità giudiziaria precedente era la determinazione della sostanza imponibile, ovvero del valore netto della donazione immobiliare, segnatamente se dal valore di stima ufficiale dell'immobile donato - valore lordo della liberalità non contestato - andasse dedotto il debito ipotecario che lo gravava, 
che nel caso in rassegna il Tribunale cantonale ha concluso che per la determinazione della sostanza imponibile soggetta all'imposta di donazione non era deducibile il debito ipotecario in quanto non realizzati i presupposti di cui al diritto cantonale, segnatamente dell'art. 161 cpv. 1 lett. a LT (legge tributaria [LT]; RL 640.100), concretamente la ricorrente nella sua veste di donataria non era riuscita a provare l'assunzione effettiva del debito gravante l'immobile oggetto di donazione al momento determinante della stessa, 
che l'autorità giudiziaria precedente ha pertanto respinto il reclamo (recte: ricorso) della Fondazione A.________ e ha confermato la decisione del 21 novembre 2019 dell'UISD, 
che con il gravame del 5 settembre 2023 la parte ricorrente si limita a censurare che non avrebbe mai ricevuto la notifica di tassazione del 19 novembre 2015, 
che l'insorgente si limita dunque a domandare in modo meramente appellatorio e pertanto di per sé già in maniera inammissibile (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti) che la notifica di tassazione del 19 novembre 2015 venga in sostanza dichiarata inefficace, in quanto a suo dire mai notificata formalmente presso la sede italiana, 
che il Tribunale cantonale, indipendentemente dalla validità della notifica della tassazione del 19 novembre 2015, ha esaminato sul merito il " reclamo " contro la decisione del 21 novembre 2019, 
che quindi la ricorrente non si confronta minimamente con i considerandi della sentenza impugnata, segnatamente con quelli in cui il Tribunale cantonale ha vagliato l'assenza dei presupposti per ammettere l'assunzione del debito da parte della ricorrente in qualità di donataria, così come previsto dall'art. 161 cpv. 1 lett. a LT, 
che inoltre, considerato che la vertenza è da decidere sulla base del diritto cantonale, la possibilità di ricorso è di conseguenza circoscritta all'eventuale applicazione incostituzionale delle norme di diritto cantonale o alla violazione di diritti di parte di rango costituzionale (DTF 133 III 462 consid. 2.3), circostanza peraltro nemmeno pretesa dalla ricorrente, 
che, in conclusione, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte, 
che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 28 settembre 2023 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi