1C_500/2022 22.09.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_500/2022  
 
 
Sentenza del 22 settembre 2022  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Kneubühler, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca della licenza di condurre, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 agosto 2022 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino 
(incarto n. 52.2022.33). 
 
 
Considerando:  
che, con sentenza del 28 febbraio 2018, il presidente della Pretura penale del Cantone Ticino ha ritenuto A.________ colpevole di infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 1 LCStr; RS 741.01) in relazione ad un incidente da lui causato il 24 giugno 2017 per non avere prestato la dovuta attenzione alla circolazione stradale; 
che A.________è stato condannato al pagamento di una multa di fr. 300.--; 
che il giudizio di condanna è stato confermato con sentenza del 20 dicembre 2018 dalla Corte di appello e di revisione penale (CARP), adita da A.________; 
che, dopo avere riattivato un procedimento amministrativo precedentemente sospeso, con decisione del 25 novembre 2019, la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato a A.________ la licenza di condurre per la durata di un mese, in applicazione dell'art. 16b cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a LCStr; 
che la decisione dell'autorità amministrativa è stata confermata il 22 dicembre 2021 dal Consiglio di Stato, adito da A.________; 
che, con sentenza dell'11 agosto 2022, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso presentato da A.________ contro la decisione governativa, confermando il provvedimento amministrativo; 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 16 settembre 2022 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di essere prosciolto dall'imputazione di infrazione medio grave alle norme della LCStr; 
che, in via subordinata, chiede la riduzione della multa a fr. 240.--; 
che il ricorrente chiede inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e postula il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1); 
che contro le decisioni prese in ultima istanza cantonale riguardo ai provvedimenti amministrativi di revoca della licenza di condurre è di principio aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 segg. LTF; 
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto; 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
che, in concreto, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta puntualmente con i considerandi del giudizio della Corte cantonale e non dimostra per quali ragioni tale decisione violerebbe il diritto; 
che l'oggetto del litigio in questa sede è circoscritto al provvedimento amministrativo della revoca della licenza di condurre per la durata di un mese, sicché le contestazioni concernenti la condanna penale e l'ammontare della multa sono inammissibili; 
che sarebbe spettato al ricorrente confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare con una motivazione puntuale per quali ragioni la revoca della licenza di condurre violerebbe in concreto l'art. 16b LCStr
che laddove accenna genericamente alla mancata assunzione di prove addotte in sede cantonale richiamando l'art. 6 n. 1 CEDU, il ricorrente disattende che, riguardo all'apprezzamento anticipato delle prove, questa disposizione non garantisce diritti più ampi rispetto al diritto di essere sentito (DTF 144 V 361 consid. 6.5; 124 V 90 consid. 4b); 
che gli sarebbe quindi spettato esporre puntualmente le ragioni per cui la Corte cantonale avrebbe disatteso il suo diritto di essere sentito e il divieto dell'arbitrio rinunciando ad assumere le prove richieste sulla base dell'apprezzamento anticipato della loro irrilevanza (cfr. DTF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3); 
che, di conseguenza, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF); 
che, peraltro, adducendo semplicemente di essere al beneficio di una rendita dell'assicurazione invalidità, egli non dimostra il suo eventuale stato d'indigenza; 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che l'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo; 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 22 settembre 2022 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Gadoni