9C_676/2023 02.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_676/2023  
 
 
Sentenza del 2 novembre 2023  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Imposta cantonale e comunale del Cantone Ticino e imposta federale diretta, periodi fiscali 2014-2017 (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino dell'11 settembre 2023 (80.2023.191 - 80.2023.192). 
 
 
Visto:  
la sentenza dell'11 settembre 2023 con la quale il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli il "reclamo/ricorso" del 9/10 agosto 2023 di A.________ contro la decisione dell'11 luglio 2023 con cui l'autorità di tassazione aveva respinto la sua istanza di revisione delle decisioni di tassazione IC e IFD per i periodi fiscali dal 2014 al 2019, 
la "dichiarazione d'appello" (recte ricorso in materia di diritto pubblico) inoltrata da A.________ il 25 ottobre 2023 (timbro postale) al Tribunale federale contro la sentenza cantonale, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti), 
che, rivolto contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza in una causa di diritto pubblico, il gravame, presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria della sentenza contestata (art. 89 cpv. 1 LTF), è di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF) o violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF), con il rilievo che vi sono esigenze più severe per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 I 62 consid. 3 e 143 II 283 consid. 1.2.2), 
che nel caso in rassegna il Tribunale cantonale ha stralciato dai ruoli il "reclamo/ricorso" di A.________ del 9/10 agosto 2023 in quanto oggetto di competenza dell'Ufficio di tassazione, il quale ha peraltro già indicato all'autorità giudiziaria precedente di essere incorso in un errore e di avere reso il 4 settembre 2023 una decisione dopo reclamo, 
che la ricorrente si limita sostanzialmente a domandare in modo meramente appellatorio e pertanto di per sé già in maniera inammissibile (sul tema cfr. 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti) "di entrare in materia" del suo gravame in quanto sarebbe stata vittima di un palese errore di valutazione tributaria da correggere, 
che la ricorrente non spiega perché la decisione di stralciare dai ruoli la sua impugnativa in quanto divenuta priva d'oggetto, poiché spettava dapprima all'autorità fiscale che aveva respinto la sua domanda di revisione decidere sul reclamo (cfr. art. 234 cpv. 3 LT e art. 149 cpv. 3 LIFD), sarebbe lesiva del diritto cantonale, rispettivamente del diritto federale, 
che pertanto, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte, 
che il ricorso si rivela di conseguenza inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni. 
 
 
Lucerna, 2 novembre 2023 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi