5D_4/2024 22.04.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_4/2024  
 
 
Sentenza del 22 aprile 2024  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
Comunione dei comproprietari della PPP fondo base n. 272 RFD di X.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Yves Flückiger, 
opponente. 
 
Oggetto 
rapporti di vicinato, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 gennaio 2024 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (16.2023.31). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Sulla particella n. 272 RFD di X.________ sorge una proprietà per piani composta di quattro unità (n. 25524-25527) tutte appartenenti a B.________, nel cui giardino sorgono un acero e un larice. 
Dopo aver esperito un tentativo di conciliazione infruttuoso, con petizione 25 maggio 2023 A.________, proprietario della contigua particella n. 1308, ha convenuto la Comunione dei comproprietari della PPP fondo base n. 272 RFD di X.________ e B.________ per ottenere l'abbattimento dei due alberi, la cui stabilità era a suo dire fortemente compromessa. Con decisione 29 agosto 2023 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto la petizione in applicazione dell'art. 679 CC, nel senso che ha ordinato di abbattere i due alberi entro 20 giorni dal passaggio in giudicato della decisione e, in caso di mancata esecuzione, ha comminato a B.________ una multa disciplinare di fr. 3'000.-- e ha autorizzato A.________ a far eseguire il taglio degli alberi dalla ditta C.________. 
 
2.  
Mediante sentenza 5 gennaio 2024 la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dalla Comunione dei comproprietari della PPP fondo base n. 272 RFD di X.________ contro la decisione pretorile. La Corte cantonale ha innanzitutto considerato che la censura secondo cui il Pretore sarebbe stato materialmente incompetente, siccome il valore di lite sarebbe stato inferiore al valore da lui fissato in fr. 5'500.--, non era fondata su alcun elemento concreto. La Corte cantonale ha poi osservato che la parte convenuta non aveva formulato una risposta alla petizione (art. 223 cpv. 2 CPC), che il Pretore poteva quindi senz'altro ritenere non controversi i fatti sui quali la parte attrice fondava la sua pretesa (art. 150 cpv. 1 CPC), che tale giudice non doveva raccogliere prove d'ufficio, dato che le allegazioni della parte attrice circa lo stato fortemente compromesso degli alberi non insinuavano notevoli dubbi di veridicità (art. 153 cpv. 2 CPC), e che le richieste della Comunione dei comproprietari di assumere la documentazione presentata in sede di conciliazione e una perizia avrebbero dovuto essere tempestivamente sottoposte al giudice di prime cure. 
 
 
3.  
Con ricorso 15 febbraio 2024 la Comunione dei comproprietari della PPP fondo base n. 272 RFD di X.________ ha chiesto, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, di " censura[re], annulla[re] o riforma[re] " la sentenza 5 gennaio 2024 del Tribunale d'appello e la decisione 29 agosto 2023 del Pretore, in subordine di far allestire " la perizia di un perito o di un arbitratore ". 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
4.  
La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). A tal fine il giudice dell'istruzione, rispettivamente il presidente della corte (art. 32 cpv. 1 LTF), stabilisce un congruo termine. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 LTF). 
Nel caso concreto, con decreto 19 febbraio 2024 la ricorrente è stata invitata a versare un anticipo delle spese giudiziarie presunte pari a fr. 1'500.-- entro il 5 marzo 2024. Mediante un'e-mail spedita l'ultimo giorno del termine ma priva di firma elettronica qualificata (art. 42 cpv. 4 LTF), la ricorrente ha chiesto una proroga per adempiere al pagamento. Con un ulteriore decreto 7 marzo 2024 alla ricorrente è stato impartito un termine suppletorio non prorogabile per versare l'anticipo richiesto entro il 22 marzo 2024, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il rimedio giuridico sarebbe stato dichiarato inammissibile. Dato che l'anticipo richiesto non è stato fornito nemmeno nel termine suppletorio (v. art. 48 cpv. 4 LTF), conformemente alla comminatoria figurante nel decreto 7 marzo 2024 il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso. 
 
5.  
Un esame nel merito sarebbe in ogni modo escluso, dato che l'impugnativa risulta insufficientemente motivata. Essa è stata interposta in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2). 
Nel caso concreto, la ricorrente ritiene che le autorità precedenti avrebbero violato il diritto alla parità di trattamento, il divieto dell'arbitrio e il principio della buona fede per aver modificato la petizione in modo che diventasse di competenza del Pretore, il "diritto costituzionale alla dignità" per aver descritto a torto il suo comportamento quale "disinteressato ed ingiustificato", nonché il suo "diritto di difesa" per non aver chiaramente indicato le modalità di ricorso "per una persona fisica non esercente l'attività di avvocato" e per aver confermato lo stato degli alberi "solo in base alle dichiarazioni di terzi che hanno interesse ad effettuare l'intervento di taglio [e] che hanno fondato le proprie affermazioni con una analisi solo visiva" trascurando la documentazione e la richiesta di perizia presentate nella procedura di conciliazione. 
Tale argomentazione ricorsuale - in parte inammissibilmente rivolta contro la decisione pretorile, la quale non è stata emanata da un'ultima istanza cantonale (v. art. 75 cpv. 1 LTF) - è generica, superficiale e priva di un serio confronto con la sentenza del Tribunale d'appello, e non soddisfa pertanto le rigorose esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF. L'argomentazione ricorsuale non potrebbe peraltro essere perfezionata attraverso un eventuale allegato complementare che la ricorrente si riserva di inoltrare al Tribunale federale, poiché, fatti salvi casi determinati qui non realizzati (v. art. 43 LTF), dopo lo scadere del termine di ricorso non è permesso completare la motivazione (v. DTF 134 II 244 consid. 2.4). 
 
6.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a e b LTF. 
Con l'evasione del ricorso, la richiesta di concedere effetto sospensivo allo stesso diventa priva di oggetto. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 22 aprile 2024 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini