9C_641/2022 02.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_641/2022  
 
 
Sentenza del 2 maggio 2024  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Stadelmann, Moser-Szeless, Beusch, Scherrer Reber, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
Amministrazione federale delle contribuzioni, Eigerstrasse 65, 3003 Berna, 
ricorrente, 
 
contro 
 
A.________, 
opponente, 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, Ufficio della tassa militare, 
viale Stefano Franscini 6, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 2019, 
 
ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 2 giugno 2022 (80.2021.49). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________, nato nel 1983, è diventato cittadino svizzero il 4 maggio 2018. Per il 2018, non è stato astretto al pagamento della tassa militare.  
Con decisione del 31 ottobre 2020, il Servizio della tassa militare del Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino ha stabilito che per il 2019 egli era tenuto a pagare una tassa di fr. 2'189.-, pari al 3% del reddito imponibile secondo la tassazione 2019 in materia di imposta federale diretta. Il 23 novembre successivo, A.________ ha reclamato contro questa decisione, contestando sia l'obbligo di pagamento che l'ammontare della tassa, calcolato considerando a torto anche il reddito della moglie. 
 
A.b. Con decisione del 1° febbraio 2021, il Servizio della tassa militare ha accolto parzialmente il reclamo, stralciando il reddito della moglie dal "reddito soggetto a tassa". Per il resto lo ha respinto, indicando che l'imposizione era conseguente alla revisione della legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO; RS 661), in relazione con la revisione della legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM; RS 510.10).  
Per il Servizio della tassa militare, nel 2019 il reclamante non aveva compiuto 37 anni, e rientrava " (...) tra le persone assoggettate alla tassa e dunque, giocoforza, fra quelle astrette al pagamento della stessa giusta l'art. 3 cpv. 1 LTEO". L'autorità aggiungeva che "colui che non viene incorporato (si veda l'art. 9 cpv. 2 LM), viene dunque assoggettato al pagamento della tassa di esenzione dall'obbligo militare (...) in virtù degli art. 1 e 2 cpv. 1 LTEO e non può quindi sottrarsi a tale dovere anche se fosse disposto a sopperire al mancato servizio tramite una qualsiasi forma di volontariato o in altro modo". Di conseguenza, concludeva di non poter "aderire alle sue richieste di servizio alternativo o di esenzione dal pagamento della tassa". 
 
B.  
Adita su ricorso di A.________, con sentenza del 2 giugno 2022 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto il gravame e deciso che la tassa d'esenzione dall'obbligo militare per il 2019 non era dovuta. 
I Giudici ticinesi hanno innanzitutto constatato che egli ha dichiarato la propria disponibilità a prestare servizio militare, civile o di protezione civile fin dal momento della sua naturalizzazione, ma non ha ricevuto indicazioni circa l'eventuale procedura da seguire. Inoltre, hanno rilevato che A.________ è stato obbligato a pagare la tassa, che ha carattere surrogatorio, senza che esistessero opzioni di prestare servizio e senza che fosse stato esonerato dal servizio con una decisione, ciò che costituiva una discriminazione in ragione dell'età e contrastava con l'art. 8 e l'art. 14 della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101). 
 
C.  
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 6 luglio 2022, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (nel seguito: AFC) ha impugnato il giudizio della Corte cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento dello stesso e la conferma sia della decisione su reclamo del 1° febbraio 2021 che di quella di tassazione del 31 ottobre 2020. In alternativa, domanda che la causa sia rinviata all'istanza inferiore, affinché si pronunci di nuovo sulla causa. 
Contestando i contenuti del gravame e indicando di avere ricevuto dalle autorità competenti soltanto delle informazioni parziali ed errate, l'opponente si è rimesso al giudizio del Tribunale federale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Redatto nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF), da un'autorità legittimata ad agire (art. 89 cpv. 2 lett. a LTF in relazione con l'art. 12 cpv. 2 lett. b dell'ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare [OTEO; RS 661.1]), il gravame va trattato come ricorso in materia di diritto pubblico (2C_1005/2021 del 26 aprile 2022 consid. 1). In ragione del carattere devolutivo dei ricorsi formulati a livello cantonale, la domanda di conferma della decisione del 31 ottobre 2020 è però inammissibile (DTF 146 II 335 consid. 1.1.2).  
 
1.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificarli o completarli se sono manifestamente inesatti o risultano da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Manifestamente inesatto significa arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2). Chi critica la fattispecie accertata nella sentenza cantonale non può limitarsi a completarla ma deve sollevare una censura motivata (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). L'eliminazione del vizio deve poter influire in modo determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Nuovi fatti e prove sono ammessi alle condizioni previste dall'art. 99 LTF (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2).  
 
1.3. La ricorrente completa a più riprese l'accertamento dei fatti che risulta dalla sentenza impugnata. Non lo fa però nel modo indicato nel considerando 1.2. Tali precisazioni non verranno quindi considerate. Critiche più specifiche all'accertamento dei fatti saranno trattate nel successivo considerando 5. Non sono dimostrate nemmeno le condizioni per produrre nuovi documenti (art. 99 LTF). Di conseguenza, i documenti acclusi al ricorso che non si trovino già agli atti non possono essere presi in considerazione.  
 
2.  
Oggetto di litigio è l'obbligo di pagamento, da parte di A.________, della tassa militare 2019. 
 
2.1. In base all'art. 59 Cost. gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare o a un servizio civile sostitutivo (cpv. 1, al riguardo cfr. anche l'art. 2 cpv. 1 LM). Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa, che è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni (cpv. 3).  
La tassa d'esenzione dall'obbligo militare è un tributo sostitutivo retto dalla legge federale sulla tassa d'esenzione dell'obbligo militare e dalla relativa ordinanza, che ha lo scopo di garantire la parità di trattamento tra le persone obbligate al servizio militare o a un servizio civile sostitutivo e le persone che ne sono esentate (sentenza 9C_648/2022 del 9 gennaio 2024 consid. 3.1, destinato a pubblicazione). 
 
2.2. Giusta l'art. 2 cpv. 1 LTEO - nella versione in vigore dal 1° gennaio 2019, qui determinante (sentenza 9C_707/2022 del 25 gennaio 2023, consid. 5.1) - sono sottoposti al pagamento della tassa d'esenzione dall'obbligo militare gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile: per più di sei mesi non sono incorporati in una formazione dell'esercito né sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile (lett. a) o non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (lett. c). Inoltre, è sottoposto alla tassa chiunque presta servizio militare o servizio civile e al momento del proscioglimento non ha prestato il totale obbligatorio dei giorni di servizio (art. 2 cpv.1bis LTEO). Non è sottoposto alla tassa chiunque, nell'anno dell'assoggettamento, ha assolto il servizio militare o civile, benché non sia stato incorporato durante l'intero anno come obbligato al servizio (art. 2 cpv. 2 LTEO).  
L'assoggettamento alla tassa comincia al più presto all'inizio dell'anno in cui l'assoggettato agli obblighi militari ha compiuto 19 anni e termina al più tardi alla fine dell'anno in cui compie 37 anni (art. 3 cpv. 1 LTEO), ma nell'anno in cui è acquisita o persa la cittadinanza svizzera essa non è dovuta (art. 4 cpv. 1 lett. e LTEO). Ulteriori casi di esenzione sono previsti dall'art. 4 cpv. 1 lett. a-c, cpv. 2-3 e dall'art. 4a LTEO
 
2.3. La tassa è riscossa, giusta la legislazione sull'imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo che l'assoggettato consegue in Svizzera e all'estero e ammonta al 3% del reddito soggetto alla tassa, ma almeno a fr. 400.- (art. 11 e 13 cpv. 1 LTEO). L'importo dovuto è ridotto in funzione dei giorni di servizio militare o civile prestati nel corso dell'anno e complessivamente (art. 15 e 19 LTEO).  
Per le persone tenute a prestare servizio di protezione civile, la tassa calcolata ai sensi della LTEO è ridotta del 4% per ogni giorno di servizio prestato nell'anno di assoggettamento (art. 5a OTEO, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2020; RU 2003 3715). 
 
3.  
 
3.1. Nella fattispecie, il contribuente è diventato cittadino Svizzero nel 2018 e in quell'anno la tassa non era dovuta (art. 4 cpv. 1 lett. e LTEO). Nel 2019 gli è stata invece richiesta, perché non era incorporato nell'esercito né era soggetto all'obbligo di prestare servizio civile (art. 2 cpv. 1 lett. a LTEO). Per quanto qui di rilievo, l'imposizione è stata confermata anche su reclamo (precedente consid. A.b).  
 
3.2. Richiamate le sentenze della Corte EDU Glor contro Svizzera del 30 aprile 2009 (n. 13444/04) e Ryser contro Svizzera del 12 gennaio 2021 (n. 23040/13), la Camera di diritto tributario ha dato invece ragione al contribuente, ammettendo il suo ricorso contro la decisione su reclamo e concludendo che l'obbligo di pagamento non fosse dato, perché era contrario all'art. 8 in relazione all'art. 14 CEDU.  
Secondo i Giudici ticinesi, analogamente a quanto stabilito dalla Corte EDU nei casi Glor e Ryser, il ricorrente subiva una discriminazione rispetto ad altre persone in una situazione simile, anche se nella fattispecie la discriminazione non dipendeva da un handicap, bensì dall'età, che gli impediva di prestare servizio, obbligandolo comunque a pagare la tassa. Dopo i 30 anni (35, in caso di ferma continuata e su domanda), i cittadini non possono infatti né partecipare al reclutamento per il servizio militare o civile né seguire l'istruzione di base per essere convocati alla protezione civile, di modo che uno svizzero proveniente dall'estero a 31 anni (o più) oppure una persona naturalizzata della stessa età (o più) non può compiere nessun tipo di servizio, ma deve comunque pagare la tassa fino a 37 anni.  
 
4.  
 
4.1. Riferendosi agli art. 8 e 14 CEDU, nel caso Glor contro Svizzera del 30 aprile 2009 la Corte EDU ha considerato che, alla luce degli obiettivi e degli effetti del tributo litigioso, la differenza fatta dalle autorità svizzere tra persone non idonee al servizio esentate dal pagamento e quelle che erano ciò nonostante obbligate a versarla era discriminatoria e contraria all'art. 14 in relazione con l'art. 8 CEDU (sentenza Glor, § 97 seg.). Per la Corte EDU, il fatto che il contribuente avesse sempre affermato di essere disposto a compiere il suo servizio militare, ma fosse stato dichiarato non idoneo allo stesso dalle autorità militari competenti, era determinante (sentenza Glor, § 94). La discriminazione risiedeva in particolare nel fatto che, contrariamente ad altre persone che soffrivano di un handicap più grave, il ricorrente non era stato esentato dal pagamento della tassa, perché il suo handicap non era abbastanza grave e, nonostante avesse espresso la volontà di prestare servizio, non gli era stata proposta nessuna alternativa di servizio (sentenza Glor, § 96; sentenza 9C_648/2022 del 9 gennaio 2024 consid. 8.2.1, destinato a pubblicazione, e rinvii).  
 
4.2. Sempre in base agli art. 8 e 14 CEDU, nel caso Ryser contro Svizzera del 12 gennaio 2021 la Corte EDU ha contestato nuovamente alla Svizzera di aver assoggettato alla tassa di esenzione dall'obbligo militare una persona dichiarata inabile al servizio militare per motivi di salute e constatato che il ricorrente era stato vittima di un trattamento discriminatorio basato sul suo stato di salute (sentenza Ryser, § 52 segg.). A tale riguardo ha ribadito che la distinzione tra le persone inabili al servizio militare ed esonerate dalla tassa litigiosa e le persone inabili al servizio militare ma comunque soggette alla tassa non era ragionevole, aggiungendo che il ricorrente era svantaggiato anche rispetto agli obiettori di coscienza che, pur essendo idonei al servizio militare, possono svolgere un servizio civile sostitutivo ed evitare così il pagamento della tassa (sentenza Ryser, § 61 segg.).  
 
5.  
Tra le censure sollevate dall'autorità ricorrente vi è innanzitutto quella secondo cui negli atti cantonali o presso il comando di circondario competente non vi sarebbe nessun mezzo di prova che dimostri una manifestazione di volontà di prestare servizio prima dell'inoltro del reclamo, che è stato redatto il 23 novembre 2020, a circa due anni e mezzo dalla naturalizzazione (4 maggio 2018). 
 
5.1. In diversi incarti in cui veniva fatto riferimento al caso Glor, il Tribunale federale ha respinto la critica relativa a un'eventuale violazione dell'art. 8 in relazione con l'art. 14 CEDU già perché non vi erano indicazioni sul fatto che il ricorrente avesse manifestato la disponibilità a prestare servizio (sentenza 9C_648/2022 del 9 gennaio 2024 consid. 8.2.2, destinato a pubblicazione, e rinvii). L'aspetto di fatto sollevato nell'impugnativa è quindi pertinente (art. 97 cpv. 1 LTF).  
 
5.2. Ciò nonostante, la critica va respinta. In effetti, chiamata a dimostrare l'insostenibilità degli accertamenti contenuti nel giudizio impugnato - che confermano una disponibilità a prestare servizio militare, civile o di protezione civile manifestata fin dal momento della naturalizzazione, e di nessuna reazione o spiegazione da parte delle autorità, nemmeno sulla possibilità di prestare servizio militare in ferma continuata (giudizio impugnato, consid. B, 5.4.1 e 5.5) - la ricorrente non solo non porta la dimostrazione dell'arbitrio, ma neppure lo sostiene.  
 
6.  
Con ulteriori critiche, l'autorità insorgente sostiene che la lesione dell'art. 8 in relazione con l'art. 14 CEDU non sia data e che l'istanza inferiore non potesse comunque richiamarsi a queste norme rispettivamente alla giurisprudenza della Corte EDU per esonerare l'opponente dal pagamento della tassa per il 2019. 
 
6.1. Ora, il riferimento alle sentenze della Corte EDU nelle cause Glor e Ryser e, più in generale, alla giurisprudenza da essa sviluppata a tutela dei diritti individuali dell'opponente, è di principio lecito (art. 190 Cost.; DTF 149 I 41 consid. 4.2; sentenze 9C_677/2022 del 17 luglio 2023 consid. 4.4; 2C_226/2010 del 29 novembre 2011 consid. 5.2).  
In accordo con l'AFC, va nondimeno rilevato che il richiamo all'art. 8 in relazione con l'art. 14 CEDU e la conclusione che il prelievo della tassa d'esenzione 2019 lede queste norme non possono essere condivisi. 
 
6.2. È vero infatti che la facoltà di riferirsi al diritto al rispetto della vita privata in rapporto al pagamento della tassa militare e all'impedimento a prestare servizio per motivi che non dipendono dalla persona tenuta a corrispondere questo tributo è stata riconosciuta già nei casi Glor (§§ 54, 55) e Ryser (§§ 28, 30, 31).  
È però anche vero che - in entrambi i casi citati - la possibilità di richiamarsi all'art. 8 CEDU nell'ottica del diritto al rispetto della vita privata è stata ammessa per un motivo ben preciso, che va identificato nel fatto che la persona astretta al pagamento del tributo e tenuta a sopportarne le conseguenze economiche soffriva di una malattia rispettivamente di un handicap, di modo che era in gioco la tutela dell'integrità fisica della stessa ( Glor § 53 seg.; Ryser § 28 seg.).  
 
6.3. Nella fattispecie, una situazione simile non è tuttavia riscontrabile perché, a differenza di quanto avviene nei casi Glor e Ryser, l'opponente non soffre di nessuna malattia o handicap e tra la percezione della tassa d'esenzione e la sua integrità fisica, inclusa nel concetto di vita privata giusta l'art. 8 CEDU, non vi è relazione.  
D'altra parte, siccome il diritto al richiamo all'art. 8 CEDU a tutela della vita privata e dell'integrità fisica non è dato, e la possibilità di fare riferimento a questa norma per altre ragioni non è né dimostrata né altrimenti evidente, dev'essere negato anche il diritto a far valere una discriminazione in base all'art. 14 CEDU. In effetti, come indicato nei casi Glor (§ 71 seg.) e Ryser (§ 46 seg.) e come risulta dal testo stesso dell'art. 14 CEDU, la protezione da discriminazioni garantita da questa norma non è autonoma, ma può essere invocata soltanto in relazione al godimento di diritti e di libertà riconosciuti dalla Convenzione.  
 
6.4. Proprio perché la possibilità di riferirsi all'art. 8 CEDU non è data e il rinvio all'art. 14 CEDU non è lecito, non occorre quindi verificare nemmeno l'esistenza di una discriminazione nei confronti dell'opponente, ravvisata dai Giudici ticinesi nel fatto che, nonostante l'età che egli aveva quando è stato naturalizzato gli impedisse di prestare servizio militare, sia stato comunque chiamato a pagare la tassa d'esenzione dall'obbligo militare 2019 (precedente consid. 3.2).  
Come indicato dalla Camera di diritto tributario, la giurisprudenza della Corte EDU contempla infatti sentenze nelle quali è stata esaminata una discriminazione in base all'età di una persona (sentenze della Corte EDU Khamtokhu e Aksenchik contro Russia del 24 gennaio 2017 [n. 60367/08], § 62; Schwizgebel contro Svizzera del 10 giugno 2010 [n. 25762/07], § 85). Tuttavia, anche in quei contesti la Corte EDU ha dapprima dovuto individuare un diritto o una libertà specifica previsti dalla CEDU, il cui godimento fosse messo in pericolo dalla discriminazione denunciata (nel caso Khamtokhu e Aksenchik si trattava dell'art. 5 CEDU; nel caso Schwizgebel si trattava dell'art. 8 CEDU).  
 
6.5. Siccome la violazione dell'art. 8 CEDU in relazione con l'art. 14 CEDU constatata dai Giudici ticinesi non è dimostrata e l'obbligo di pagamento della tassa d'esenzione 2019 in base al diritto interno non è messo altrimenti in discussione - perché né la Corte cantonale né l'opponente indicano ulteriori critiche rimaste finora indecise -, il giudizio impugnato dev'essere annullato e il prelievo del tributo per il 2019 dev'essere confermato, in conformità a quanto stabilito nella decisione su reclamo del 1° febbraio 2021 (precedente consid. A.b).  
 
7.  
 
7.1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere accolto e la sentenza del 2 giugno 2022 della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino dev'essere annullata.  
 
7.2. Le spese giudiziarie per la sede federale vanno poste a carico dell'opponente, secondo soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
7.3. La causa è rinviata alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili per la sede cantonale (art. 68 cpv. 5 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. La sentenza del 2 giugno 2022 della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è annullata. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.- sono poste a carico dell'opponente. 
 
3.  
La causa è rinviata alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuova decisione sulle spese e sulle ripetibili per la sede cantonale. 
 
4.  
Comunicazione alle parti, alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, Ufficio della tassa militare, e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 2 maggio 2024 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
Il Cancelliere: Savoldelli