4F_21/2022 13.12.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4F_21/2022  
 
 
Sentenza del 13 dicembre 2022  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, Presidente, 
Kiss, May Canellas, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Xenia Peran, 
istante, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
controparte, 
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
restituzione del termine, 
 
domanda di restituzione del termine e di annullamento della sentenza 4A_397/2022 emanata l'11 ottobre 2022 dal Tribunale federale svizzero. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
L'11 ottobre 2022 la Giudice presidente della I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF) il ricorso presentato da A.________ contro la sentenza emanata il 21 luglio 2022 dalla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino nella causa incoata dalla B.________ SA (12.2022.76). Contrariamente a quanto richiesto dall'art. 42 cpv. 1 LTF il gravame non era stato firmato di proprio pugno dal ricorrente (allora non patrocinato) e il termine fissatogli con decreto 20 settembre 2022 - in cui era stato invitato a sanare il vizio entro il 3 ottobre 2022 e avvertito che in caso di inosservanza gli atti scritti presentati non sarebbero stati presi in considerazione - era trascorso infruttuosamente, poiché egli non ha trasmesso al Tribunale federale alcun esemplare dell'atto di ricorso munito di una firma autografa entro il termine assegnatogli. L'invio del ricorrente, proveniente dalla Croazia, è infatti giunto alla posta svizzera solo l'8 ottobre 2022 (momento determinante per il rispetto del termine; art. 48 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_188/2021 del 19 aprile 2021 consid. 3.2) e consegnato al Tribunale federale il 10 ottobre 2022. 
 
2.  
Con domanda di restituzione del termine 25 novembre 2022 A.________ chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento della sentenza di questo tribunale e l'emanazione di una decisione sul merito del ricorso. Sostiene - producendo un certificato medico del 7 novembre 2022 - di essere stato malato dal 2 al 5 ottobre 2022 e ritiene che per questo motivo non gli sarebbe imputabile alcuna colpa per avere consegnato alla posta del suo domicilio in Croazia il ricorso firmato di proprio pugno due giorni dopo lo scadere del termine impartitogli. Afferma di aver pensato, vista l'esiguità del ritardo, di poter soprassedere senza conseguenze all'inoltro di una domanda di restituzione del termine, la quale avrebbe "implicato solo altro carico processuale e procrastinamenti". 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
3.  
In virtù dell'art. 50 LTF se, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l'atto omesso (cpv. 1). La restituzione del termine può essere accordata anche dopo la notificazione della sentenza; in tal caso la sentenza è annullata (cpv. 2). 
In concreto, pur menzionando anche la revisione, la motivazione della presente domanda è interamente incentrata sull'art. 50 LTF, ragione per cui essa viene unicamente trattata quale istanza di restituzione del termine. Questa si rivela tuttavia tardiva. Infatti, come chiaramente emerge dal testo legale, il termine di 30 giorni comincia a decorrere dalla cessazione dell'impedimento e non, come ritiene l'istante, dalla notifica della sentenza di inammissibilità. Alla luce della chiara avvertenza contenuta nel decreto 20 settembre 2022 sulle conseguenze del mancato rispetto del termine assegnato, non è nemmeno di soccorso all'istante aver creduto che il ritardo nel procedere all'incombenza processuale potesse rimanere privo di effetti. In queste circostanze non occorre esaminare se la non meglio specificata malattia posta a fondamento dell'istanza avesse raggiunto una gravità tale da poter essere considerata un impedimento ad agire nel senso dell'art. 50 cpv. 1 LTF (v. sul tema DTF 119 II 86 consid. 2a). 
 
4.  
Da quanto precede discende che la domanda di restituzione del termine e di annullamento della sentenza si rivela inammissibile. Con la sua evasione quella di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta caduca. Viste le particolarità del caso non si riscuotono spese giudiziarie. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
La domanda di restituzione del termine e di annullamento della sentenza emanata l'11 ottobre 2022 dal Tribunale federale svizzero nella causa 4A_397/2022 è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 13 dicembre 2022 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
Il Cancelliere: Piatti