5A_909/2015 02.12.2015
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_909/2015  
   
   
 
 
Decreto del 2 dicembre 2015 
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Rossano Pinna, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Roy Bay, 
opponente, 
 
Ufficio di esecuzione di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno. 
 
Oggetto 
avviso d'incanto, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 novembre 2015 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Considerando:  
che con scritto 26 novembre 2015 A.________ ha dichiarato di ritirare il ricorso in materia civile da lei introdotto in data 13 novembre 2015 contro la sentenza 9 novembre 2015 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, postulando lo stralcio della procedura senza emissione di spese giudiziarie; 
 che la Giudice presidente, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC); 
che in seguito al ritiro del ricorso l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel gravame diviene priva di oggetto; 
che le spese giudiziarie, alle quali non si giustifica in concreto rinunciare, sono ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF e poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF; art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC); 
che, contrariamente a quanto richiesto da B.________ SA, non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente (né per lo scritto con il quale ha dichiarato che, considerato il ritiro del ricorso, rinunciava a presentare le sue osservazioni in merito all'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo, né per l'asserita preparazione di tali osservazioni); 
 
 
 per questi motivi, la Giudice presidente decreta:  
 
1.   
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di esecuzione di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 2 dicembre 2015 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini