4A_419/2021 12.01.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_419/2021  
 
 
Sentenza del 12 gennaio 2023  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Jametti, Presidente, 
Kiss, Rüedi, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. dott. Carlo Fubiani, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Nicola Delmuè, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di appalto, 
 
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 24 giugno 2021 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 12.2020.154). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
La C.________ SA è una società attiva nel commercio delle macchine da cantiere per le imprese operanti nel ramo dell'edilizia. Il 1° dicembre 2011 ha commissionato alla A.________ SA la realizzazione di diverse opere su due fondi di sua proprietà situati a X.________, per il prezzo complessivo di fr. 1'250'000.--. La A.________ SA, che esercita un'attività di impresa generale di costruzioni, ha in seguito subappaltato alla B.________ SA una parte dei lavori, segnatamente la realizzazione di un nuovo capannone, la ristrutturazione di un capannone esistente, nonché la pavimentazione di un piazzale. 
Per i lavori eseguiti, la A.________ SA ha pagato alla B.________ SA diverse fatture, per un importo complessivo di fr. 507'600.--. Si è per contro rifiutata di saldare una somma di fr. 155'280.63, rimasta scoperta, lamentando difetti nella pavimentazione del piazzale. 
 
B.  
Con petizione del 12 agosto 2016, la B.________ SA ha chiesto al Pretore del Distretto di Riviera di condannare la A.________ SA al pagamento dell'importo di fr. 145'280.63, oltre interessi, riconoscendo in sostanza un minore valore di fr. 10'000.-- per i difetti del piazzale. Con sentenza del 4 novembre 2020, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando la A.________ SA a versare alla B.________ SA un importo di fr. 93'242.--, oltre interessi. 
 
C.  
Con sentenza del 24 giugno 2021, la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un appello presentato dalla A.________ SA contro il giudizio pretorile. 
 
D.  
La A.________ SA impugna questa sentenza con un ricorso in materia civile del 1° settembre 2021 al Tribunale federale, chiedendo di riformarla nel senso di accogliere la petizione limitatamente ad un importo di fr. 58'242.-- oltre interessi. La ricorrente fa valere l'accertamento arbitrario dei fatti. 
Con risposta del 12 ottobre 2021 la B.________ SA propone la reiezione del ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia civile è presentato tempestivamente (combinati art. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso da un'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF), che ha statuito in una causa civile con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sotto questo profilo il ricorso è ammissibile.  
 
1.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 148 I 104 consid. 1.5).  
Ne discende che, nella misura in cui la ricorrente si limita ad esporre in modo appellatorio una propria interpretazione degli atti di causa, il gravame è inammissibile. Essa non si confronta infatti puntualmente con gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata e non spiega, con una motivazione specifica, per quali ragioni tali accertamenti sarebbero manifestamente in contrasto con gli atti e pertanto arbitrari. 
 
2.  
Nella fattispecie, il Pretore ha accertato che il piazzale commissionato alla B.________ SA era destinato esclusivamente al transito di macchinari e mezzi pesanti gommati, non cingolati. Alla luce di questo accertamento, ha determinato in fr. 45'000.-- il minor valore dell'opera per i difetti della pavimentazione. 
La Corte cantonale ha ritenuto irricevibile, siccome insufficientemente motivata giusta l'art. 311 cpv. 1 CPC, la censura della ricorrente secondo cui il piazzale avrebbe dovuto essere realizzato in modo da permettere il transito di mezzi cingolati. La precedente istanza ha comunque esaminato nel merito l'appello ed ha confermato l'accertamento del primo giudice, che ha rilevato come la pavimentazione del piazzale dovesse essere idonea essenzialmente al passaggio di mezzi pesanti gommati: l'utilizzazione con mezzi cingolati era per contro possibile solo con protezioni adeguate. 
 
3.  
 
3.1. La ricorrente ritiene arbitrario l'accertamento secondo cui il piazzale era destinato al transito di mezzi gommati. Rimprovera alla Corte cantonale di essersi al riguardo fondata unicamente sulla "relazione descrittiva" del contratto di appalto tra la C.________ SA e la A.________ SA, omettendo per contro di considerare "la costante presenza e la movimentazione di mezzi cingolati sul piazzale in questione". La ricorrente sostiene inoltre che sarebbe di per sé stato possibile realizzare la pavimentazione in modo da permettere il transito di veicoli cingolati. Adduce inoltre che l'inserimento di detta limitazione nella citata relazione descrittiva non avrebbe comportato un'accettazione da parte della committente e non avrebbe modificato l'utilizzazione del piazzale.  
 
3.2. Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), chi invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3). Una decisione non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, ma il giudizio impugnato dev'essere, anche nel suo risultato, manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1, con rinvii).  
 
3.3. Con le esposte argomentazioni, la ricorrente si limita a sminuire la rilevanza della citata relazione descrittiva, ma non sostanzia d'arbitrio il contestato accertamento. Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, tale atto costituisce una parte integrante del contratto di appalto tra la C.________ SA e la A.________ SA e, in merito alla sistemazione esterna, prevede che la pavimentazione verrà realizzata in calcestruzzo, con la precisazione che "la movimentazione di mezzi cingolati dovrà sempre avvenire tramite posa di adeguata protezione". La ricorrente disattende inoltre che la precedente istanza non si è fondata soltanto sul tenore letterale della disposizione contrattuale, ma ha pure tenuto conto delle modalità di elaborazione della stessa. Ha in particolare considerato le dichiarazioni rilasciate dal testimone D.________ (dipendente della B.________ SA e incaricato della direzione lavori) rilevando che la problematica dei cingoli era stata discussa tra le parti e che il requisito di prevedere un'adeguata protezione, inizialmente non previsto, è stato inserito successivamente nell'offerta ed è stato approvato nella sua versione definitiva. La ricorrente sostiene che sarebbe stato tecnicamente possibile realizzare la pavimentazione in modo da permettere il transito di veicoli cingolati, la cui presenza sul piazzale sarebbe stata costante. Sta di fatto che, secondo quanto accertato dalla Corte cantonale in modo conforme agli atti, il contratto di appalto concordato tra le parti prevedeva che la pavimentazione del piazzale doveva essere eseguita in calcestruzzo e i mezzi cingolati potevano transitarvi soltanto con le protezioni adeguate. L'argomentazione della ricorrente non inficia pertanto d'arbitrio l'accertamento dei precedenti giudici, secondo cui la pavimentazione esterna doveva essere adatta essenzialmente al transito di mezzi pesanti gommati, quelli cingolati dovendo disporre di protezioni idonee. La censura ricorsuale deve essere respinta nella misura della sua ammissibilità.  
 
3.4. Alla luce di quanto esposto, non essendo il giudizio di merito arbitrario, non occorre esaminare se la Corte cantonale ha anche ritenuto a ragione irricevibile, siccome insufficientemente motivata, la corrispondente censura sollevata con l'appello.  
 
4.  
 
4.1. La ricorrente sostiene che i difetti della pavimentazione non sarebbero, nemmeno parzialmente, attribuibili ad un uso inappropriato del piazzale. Rimprovera alla Corte cantonale di non avere considerato la deposizione del testimone E.________, direttore della filiale ticinese della C.________ SA, secondo cui i difetti del piazzale erano emersi immediatamente dopo l'esecuzione, quando ancora non era stato utilizzato. Critica al riguardo pure la perizia giudiziaria, adducendo che il perito avrebbe visionato il piazzale oltre due anni dopo la conclusione dei lavori.  
 
4.2. Con questa argomentazione la ricorrente non si confronta però puntualmente con il considerando n. 12 della sentenza impugnata e non sostanzia quindi l'arbitrarietà di determinati accertamenti con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Essa contesta genericamente l'affidabilità della perizia per il fatto che sarebbe stata svolta oltre due anni dopo la fine dei lavori di costruzione. Non si confronta però specificatamente con il referto peritale, e il successivo complemento, e non spiega quindi le ragioni per cui la perizia non sarebbe concludente. Laddove richiama la deposizione testimoniale del direttore della committente, che avrebbe riscontrato sin dall'inizio crepe nella pavimentazione, la ricorrente disattende ch'egli ha comunque riconosciuto che, sul piazzale esterno, le protezioni per i mezzi cingolati non venivano utilizzate. Del resto, anche dalle fotografie contenute nella perizia giudiziaria risulta la presenza sul piazzale di mezzi cingolati privi di protezione. Come visto, il piazzale era però destinato essenzialmente al transito di veicoli gommati. Perché, in tali condizioni, non si potesse sostenibilmente ritenere che il piazzale sia stato, almeno parzialmente, utilizzato in modo inappropriato dalla committente, la ricorrente non spiega. Non essendo sostanziati gli estremi dell'arbitrio, la censura non deve essere vagliata oltre.  
 
5.  
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, nella misura in cui è ammissibile, infondato e va come tale respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 12 gennaio 2023 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Gadoni