8C_216/2023 13.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_216/2023  
 
 
Sentenza del 13 settembre 2023  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Wirthlin, Presidente, 
Heine, Viscione, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Tatiana Céline Anastasi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (indennità per lavoro ridotto), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 marzo 2023 (38.2022.94+96-98). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________ SA è una società anonima con sede a U.________. Il suo scopo sociale consiste, in particolare, nell'esecuzione in proprio e per conto terzi dell'acquisto e della vendita di prodotti petroliferi e di articoli diversi all'ingrosso e al dettaglio, nella gestione operativa e amministrativa di aree di servizio e di servizi pubblici. L'11 agosto 2022 essa ha inoltrato quattro preannunci di lavoro ridotto, e meglio per le aree di servizio di B.________, C.________, D.________ ed E.________ facendo valere una "perdita di lavoro probabile, in percentuale" del 50 % dal 22 agosto al 20 settembre 2022. Il lavoro ridotto preannunciato concerneva tre lavoratori per le prime tre aree di servizio e quattro per quella di E.________. Alla base delle richieste, la società ha fatto segnatamente valere l'assenza di clienti e il drammatico calo del fatturato dovuti al taglio delle accise sui combustibili fossili, adottato dall'Italia in risposta al vertiginoso aumento del prezzo del petrolio a livello internazionale generato dal conflitto in Ucraina e dalle relative sanzioni nei confronti della Russia. Con quattro decisioni su opposizione del 27 ottobre 2022, la Sezione del lavoro del Cantone Ticino ha confermato le proprie decisioni del 23 agosto 2022 con le quali si era opposta ai preannunci di lavoro ridotto. 
 
B.  
Contro le decisioni su opposizione del 27 ottobre 2022 è insorta A.________ SA dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, congiunte le cause, ha respinto i ricorsi con sentenza del 6 marzo 2023. 
 
C.  
A.________ SA presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale chiedendo, in via principale, la riforma del giudizio cantonale nel senso che le vengano concesse le indennità per lavoro ridotto. In via subordinata ne chiede l'annullamento e il rinvio al Tribunale cantonale per nuova decisione. 
Le parti non sono chiamate a formulare osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 143 V 208 consid. 2; 141 V 234 consid. 1). La parte ricorrente deve inoltre confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità precedente che reputa lesivi del diritto (DTF 140 III 456 consid. 2.2.2, 140 III 115 consid. 2; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 38 ad art. 42 LTF con riferimenti).  
 
1.2. Per quanto attiene invece all'accertamento dei fatti operato dal giudice precedente, esso può essere censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 142 I 135 consid. 1.6; 141 II 14 consid. 1.6 con riferimenti).  
 
2.  
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza della Corte cantonale, che ha confermato le decisioni su opposizione del 27 ottobre 2022 con cui sono state negate le indennità per lavoro ridotto (di seguito: "ILR") dal 22 agosto al 20 settembre 2022, sia lesiva del diritto federale. 
 
3.  
 
3.1. Delineato lo svolgimento del processo, il Tribunale cantonale ha esposto le normative applicabili (artt. 31-33 LADI [RS 837.0], art. 51 OADI [RS 837.02]) e i relativi punti della Prassi LADI ILR edita dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), insieme alle sue direttive sulle ILR in relazione all'intervento militare della Russia in Ucraina (Direttiva 2022/03 del 9 marzo 2022) e alla pandemia (Direttiva 2022/12 del 16 dicembre 2022), delimitandone al contempo la portata per il giudice delle assicurazioni sociali. Il Tribunale cantonale ha proseguito ricordando il concetto di normale rischio aziendale (art. 33 cpv. 1 lett. a LADI), evocandone la relativa dottrina (cfr. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [di seguito: "Commentaire"], n. 8-15 ad art. 33 LADI) ed alcuni casi giurisprudenziali (cfr. DTF 121 V 371; sentenze 8C_279/2007 del 17 gennaio 2008; C 189/02 del 15 marzo 2004; DLA 1999 n. 35 pag. 204), facendo particolare riferimento al consid. 4 della sentenza C 155/93 del 30 maggio 1995. A tale corretta esposizione può essere fatto riferimento.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Pronunciandosi nel merito, i giudici cantonali hanno innanzitutto analizzato l'adempimento della condizione di temporaneità della perdita di lavoro ancorata all'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI. Essi hanno ricordato la citata sentenza C 155/93, in cui questo aspetto era stato lasciato irrisolto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; ora: III e IV Corte di diritto pubblico del Tribunale federale) a riguardo di una stazione di servizio situata sul confine con l'Italia, vittima di un calo della clientela italiana a seguito dell'aumento del prezzo della benzina in Svizzera. Nella presente fattispecie, la Corte cantonale ha concluso - così come lo aveva fatto nella procedura cantonale della precitata sentenza - che non fossero dati i presupposti per sovvertire la presunzione che la perdita di lavoro della ricorrente fosse temporanea. Secondo i giudici ticinesi sarebbe bastato un corrispettivo "aumento del prezzo del carburante in Italia, la non riconferma della misura (come in effetti è accaduto) o una fluttuazione del mercato valutario" per attirare nuovamente la clientela frontaliera.  
 
3.2.2. Nel seguito, la Corte ticinese ha esposto la cronologia dei provvedimenti delle Autorità italiane alla base del taglio delle accise sul carburante, instaurato nel mese di marzo 2022 e perdurato sostanzialmente fino alla fine del medesimo anno, rilevando che la Svizzera - benché il tema fosse stato discusso dal Consiglio federale a seguito di più interpellanze di alcuni parlamentari - non aveva adottato misure analoghe. Dopodiché, i giudici cantonali hanno sottolineato che, riconoscendo il diritto alle ILR sostanzialmente dal 30 maggio al 21 agosto 2022, la Sezione del lavoro aveva già avvertito la ricorrente che "la perdita di lavoro dovuta al taglio delle accise da parte del governo italiano in vigore da marzo a distanza di 6 mesi, non rappresenta più un carattere eccezionale né straordinario". A questo punto, il Tribunale cantonale ha accertato che la ricorrente non aveva fatto ricorso alle ILR in ragione di una perdita di lavoro "in conseguenza dell'aumento del prezzo dei carburanti generato dal conflitto scoppiato in Ucraina", bensì "a seguito della diminuzione dei prezzi di tali beni decisa dalle Autorità italiane". Tra la perdita di lavoro annunciata - fondata sulla misura politico-legislativa italiana rimasta senza corrispettivo in Svizzera - ed il conflitto in Ucraina non vi era pertanto un nesso di causalità adeguata.  
 
3.2.3. La Corte cantonale ha quindi ritenuto che la collocazione geografica delle aree di servizio interessate fosse frutto di una "scelta societaria", ovvero una circostanza rientrante nel normale rischio aziendale. La situazione in esame non era differente da quella già verificatasi in passato oltre confine nella Lombardia, in cui era stato disposto - mediante una misura politica - uno sconto sul carburante a beneficio dei residenti dei Comuni siti entro 20 km dal confine svizzero (che giovava dunque una porzione rilevante della clientela che costituisce i "pendolari del pieno" delle stazioni di servizio ticinesi poste vicino al confine). Facendo riferimento anche alle argomentazioni della sopracitata sentenza C 155/93, in cui la perdita di clientela - per lo stesso settore e le medesime caratteristiche dell'attività del caso in esame - era stata causata da una decisione politica svizzera che aumentava il prezzo della benzina di 20 cts. al litro, la Corte cantonale ha così respinto l'argomento della ricorrente secondo cui la misura politico-legislativa italiana sarebbe straordinaria e imprevedibile.  
 
3.2.4. Infine, ritenuto che in particolare il presupposto dell'art. 33 cpv. 1 LADI non era adempiuto, la Corte ticinese ha anche negato l'esistenza di un caso di rigore ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI (cfr. Prassi LADI ILR C11, secondo cui tale istituto può essere invocato soltanto se tutte le altre condizioni del diritto alle ILR sono realizzate). I giudici cantonali hanno quindi lasciato aperta la questione relativa alla diminuzione della cifra d'affari, divenuta ormai ininfluente poiché la perdita di lavoro era da ascrivere a circostanze che rientravano nel normale rischio aziendale.  
 
4.  
 
4.1. La ricorrente censura sostanzialmente la violazione degli artt. 31 segg. LADI con riferimento alle direttive della SECO sopracitate, come verrà meglio esposto di seguito. Essa rimprovera inoltre un "accertamento manifestamente inesatto dei fatti con effetto sulla decisione con conseguente applicazione arbitraria del diritto (art. 9 Cost. fed.) ex art. 97 LTF circa al mancato nesso di causalità adeguata tra la perdita di lavoro annunciata dalla ricorrente e la guerra in Ucraina".  
 
4.2. Rappresentata dalla sua avvocata, la ricorrente è consapevole dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, eppure sembra scordarsene nelle motivazioni esposte nel suo ricorso. A più riprese, essa trascrive integralmente paginate di decisioni e memoriali inerenti a precedenti fasi procedurali della causa, contestandone (nuovamente) punto per punto, oltre a farvi rinvio. In tali passaggi, segnatamente, si distinguono a malapena gli argomenti pertinenti all'esame della sentenza impugnata, peraltro ripetuti diffusamente e in modo confuso nell'estensione di tutto il ricorso.  
In aggiunta a quanto già illustrato al consid. 1 supra, occorre pertanto ricordare alcune regole.  
 
4.3. In virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina soltanto le censure che spiegano in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorso deve dunque limitarsi all'essenziale e non essere inutilmente lungo, ad esempio riproducendo interi passaggi della decisione avversata o di memoriali precedenti. Una motivazione con tali caratteristiche, qualora non risulti necessaria al ragionamento giuridico o esuli dall'oggetto del contendere, può essere qualificata come prolissa in virtù dell'art. 42 cpv. 6 LTF (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 33 ad art. 42 LTF, e le sentenze citate). Inoltre, la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente (sentenza 8C_382/2023 del 3 luglio 2023 consid. 2.1.3, con riferimento). A tal riguardo, il rinvio ad uno scritto anteriore è inammissibile (DTF 140 III 115 consid. 2; sentenza 2C_245/2022 del 23 novembre 2022 consid. 2.3).  
 
4.4. I punti del ricorso contenenti passaggi integrali di precedenti decisioni e scritti di causa, nonché i ripetuti rinvii a tali documenti e le relative contestazioni riproposte in questa sede, non verranno pertanto considerati; oggetto del contendere in questa sede è esclusivamente il giudizio del Tribunale cantonale, non la decisione della Sezione del lavoro o la sua risposta nella procedura precedente, o altro ancora. Di seguito saranno esaminate soltanto le censure individuabili con sufficiente chiarezza.  
 
5.  
 
5.1. La prima critica che conviene trattare concerne la pretesa violazione degli artt. 31 cpv. 1 LADI, 32 cpv. 1 lett. a LADI e 33 cpv. 1 lett. a LADI in merito al normale rischio aziendale.  
 
5.1.1.  
 
5.1.1.1. In primo luogo, la ricorrente rileva che l'interpretazione del termine "normale rischio d'impresa" contenuta nella già citata sentenza C 155/93 non è espressa in termini economici (citando Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I [Art. 1-58], 1988, n. 65-66 ad art. 13 LADI), ovvero procedendo a visionare un'analisi dei rischi dell'impresa del caso, bensì sembrerebbe essere "una visione derivante da un'osservazione esterna superficiale a carattere generalizzato del settore". Da ciò risulterebbe che per le attività dei negozi di confine "qualsiasi misura politica e/o economica di qualsiasi grado d'ampiezza ed entità che incida sul mercato, e dunque sulla domanda" ricadrebbe sotto il normale rischio d'impresa. E questo senza prima analizzare la reale probabilità d'insorgenza di tali misure e soprattutto la loro prevedibilità da parte dell'azienda, valutando se fossero possibili consone misure di prevenzione. Nella propria analisi interna dei rischi, la ricorrente valuterebbe l'eventualità di rischi di natura politica e economica (anche le modifiche legislative) come "rara", con una potenzialità di danno minacciosa e avente una cadenza al massimo annuale. Ad esempio, la ricorrente afferma di essere riuscita a fronteggiare l'introduzione - da parte della regione Lombardia - dello sconto sul carburante concesso ai residenti nella fascia di confine estera, e questo attraverso opportune misure atte a minimizzare un tale rischio, prevedibile ma non controllabile o riducibile; per tale evenienza non avrebbe infatti richiesto alcuna ILR.  
 
5.1.1.2. Ben diversa sarebbe la questione a riguardo della misura politico legislativa italiana del taglio delle accise, causata dalla guerra in Ucraina e il conseguente aumento spropositato del prezzo del petrolio, evento straordinario ed eccezionale. In un'analisi dei rischi, tale misura non sarebbe mai entrata in linea di conto "non essendo mai successo prima" e pertanto non potrebbe ricadere nel rischio normale d'impresa. Il taglio delle accise, che creerebbe una fluttuazione inusuale dei prezzi del carburante nel settore, ordinato nel mercato estero, non ricadrebbe nel concetto di "gewöhnliches Parallelverhalten". Esso avrebbe aumentato l'ampiezza e il grado del rischio d'impresa abituale. Al riguardo, la ricorrente precisa poi che "Il fenomeno del turismo degli acquisti -e il conseguente calo della domanda indigena- non è assolutamente un elemento che ha rappresentato una dinamica di mercato conosciuta nel settore e dunque rientrante nel normale rischio d'impresa". Inoltre, a suo dire, "se un pericolo frequente e quindi prevedibile -grazie alla corretta implementazione delle necessarie misure- viene neutralizzato e/o minimizzato, dovesse comunque insorgere, non è considerabile normale rischio d'impresa (non può dunque ricadere sotto l'art. 33 LADI). = valutazione del rischio d'impresa in termini economici".  
 
5.1.1.3. Oltre a ciò, il carattere eccezionale dell'intervento militare in Ucraina sarebbe anche confermato dalle varie direttive della SECO, pure citate dalla Corte cantonale stessa, le quali statuirebbero che le relative conseguenze economiche non rientrano nella nozione di normale rischio d'impresa. Al riguardo, censurando l'arbitrio nell'accertamento dei fatti, la ricorrente sottolinea di aver sempre sostenuto che alla base della perdita di lavoro vi fosse lo scoppio della guerra in Ucraina. Questo evento sarebbe infatti la causa della misura politico-legislativa, ovvero il taglio alle accise. In ogni caso, il nesso causale sarebbe evidente e oggettivo anche a prescindere da una sua indicazione. Essa rileva poi che "anche se si volesse dire -per delirio di ipotesi giuridico- che la ricorrente non ha fatto valere una perdita di lavoro dovuta all'aumento dei prezzi del carburante", le Direttive della SECO presuppongono soltanto un nesso di causalità adeguato con la guerra in Ucraina, il che sarebbe dato "anche già solo se la richiesta si fosse esclusivamente motivata quale una perdita di lavoro dovuta al taglio delle accise italiane poiché -appunto- lo stesso è stato statuito a causa della guerra in Ucraina".  
 
5.1.1.4. La perdita di lavoro in esame sarebbe dunque computabile poiché inevitabile e dovuta a motivi economici ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI.  
 
5.1.2.  
 
5.1.2.1. Ai fini della causa, appare opportuno rievocare il concetto di normale rischio aziendale ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI. Con esso si intendono le perdite di lavoro "ordinarie", ovvero quelle che secondo l'esperienza si verificano in modo regolare e ripetuto, dunque prevedibili e calcolabili. Secondo la giurisprudenza, il concetto di normalità non può essere valutato secondo un parametro generale che valga per ogni tipo d'azienda, bensì deve essere determinato in ogni singolo caso con riferimento alla sua attività specifica, tenendo conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità assume un significato determinante (DTF 119 V 498 consid. 1 e 3; per il tutto, cfr. sentenze 8C_267/2012 del 28 settembre 2012 consid. 3.2; 8C_291/2010 del 19 luglio 2010 consid. 4.2; C 302/05 del 25 luglio 2007 consid. 3.2; Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019 [di seguito: Assurance], pagg. 132 seg. n. 638, 639 e 642; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: SBVR XIV, Soziale Sicherheit, 3a ed. 2016, pag. 2412 n. 485; Boris Rubin, Commentaire, n. 10 ad art. 33 LADI). Soltanto se le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono fondare un diritto al versamento di indennità per lavoro ridotto (sentenza C 302/05 del 25 luglio 2007 consid. 3.2; Boris Rubin, Assurance, op. cit., pag. 132 n. 639; Thomas Nussbaumer, op. cit., pag. 2412 n. 485; Boris Rubin, Commentaire, op. cit., 2014, n. 10 ad art. 33 LADI).  
 
5.1.2.2. La sentenza C 155/93 del 30 maggio 1995 concerneva il preannuncio di lavoro ridotto di una stazione di servizio situata a V.________, sul confine tra Svizzera e Italia, a seguito dell'introdotta imposizione fiscale sulla benzina e al forte deprezzamento della valuta italiana nei confronti del franco svizzero. Al consid. 4, osservando che nel ramo in questione la variazione dei parametri appena menzionati fosse di quotidiana attualità, Il TFA aveva ritenuto che la richiesta - perlopiù effimera - di determinati prodotti, segnatamente la benzina, dipendesse sovente da misure politiche. Di conseguenza, visto che la specificità di questi commerci era quella di fondarsi essenzialmente, se non esclusivamente, sul modificarsi del mercato dei cambi o dei prezzi politici di tali prodotti, una loro variazione rientrava fra i rischi aziendali normali.  
 
5.1.2.3. Ritornando al periodo pertinente al caso in esame, in un passaggio della Direttiva 2022/03 (riconfermato poi a pag. 4 della Direttiva 2022/12) la SECO ha comunicato che "Secondo L'Ufficio di compensazione dell'AD, gli interventi militari in Ucraina e le loro conseguenze economiche rivestono carattere eccezionale e pertanto non rientrano nella nozione di rischio aziendale normale. Le sanzioni riprese dalla Svizzera, così come i provvedimenti di autorità straniere, vanno considerate provvedimenti delle autorità ai sensi dell'articolo 51 capoverso 1 OADI. Un riferimento generico al conflitto in Ucraina non basta per giustificare il diritto all'indennità per lavoro ridotto. Le imprese devono spiegare in modo plausibile perché le perdite di lavoro previste nella loro azienda sono dovute al conflitto. Tra la perdita di lavoro e l'intervento militare della Russia in Ucraina deve quindi esserci un nesso causale adeguato. Inoltre, devono essere adempiuti tutti gli altri presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto".  
 
5.1.2.4. Vi è causalità naturale quando un determinato evento costituisce la conditio sine qua non per il realizzarsi di un certo risultato. Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si può ammettere che senza l'evento in questione il risultato non si sarebbe verificato, rispettivamente si sarebbe verificato in un altro modo o in un altro tempo; non occorre per contro che tale evento sia la sola causa del risultato. L'accertamento della causalità naturale è una questione di fatto sulla quale amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante, applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 143 II 661 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1; 139 V 176 consid. 8.4.1). La causalità adeguata è invece data quando, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, un evento è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale favorito dall'evento in questione (DTF 144 IV 285 consid. 2.8.2; 143 II 661 consid. 5.1.2; 139 V 176 consid. 8.4.3). Si tratta di una questione giuridica che il Tribunale federale rivede liberamente (DTF 142 IV 237 consid. 1.5.2; 139 V 176 consid. 8.4.3).  
 
5.1.3.  
 
5.1.3.1. Le congetture ricorsuali cadono nel vuoto. La sentenza C 155/93 mantiene la sua pertinenza anche nell'analisi della fattispecie ed i principi ivi contenuti non necessitano di essere modificati. Infatti, la situazione della ricorrente è tutt'altro che dissimile: la sua attività si riassume anch'essa nell'esercizio di stazioni di servizio situate sul confine tra Svizzera e Italia per beneficiare delle differenze di prezzo delle derrate tra i due paesi, in particolar modo il prezzo di vendita della benzina. La collocazione geografica delle quattro stazioni di servizio non è infatti contestata dalla ricorrente, così come non lo è il tipo di attività che esercita. È pertanto pienamente condivisibile ritenere che la stessa sia fondata essenzialmente, se non esclusivamente, sulle variazioni - sovente dettate da misure politiche o da alterazioni del mercato dei cambi - di questo parametro. Al riguardo, le scarne (seppur diffuse) argomentazioni della ricorrente che si limitano a ritenere la giurisprudenza in esame troppo generalista e superficiale sono inefficaci. Certamente, il taglio delle accise sul carburante non è una circostanza ordinaria, e indubbiamente la relativa misura politico-legislativa italiana ha avuto un impatto considerevole anche in questo settore. Benché non oggetto del presente litigio, va inoltre rilevato che per il precedente periodo (dal 30 maggio al 21 agosto 2022) il diritto alle ILR era stato riconosciuto alla ricorrente. Tuttavia, ciò non è sufficiente per concludere che la perdita di lavoro preannunciata denoti un carattere eccezionale o straordinario.  
 
5.1.3.2. Infatti, come appena visto, il genere di attività esercitato dalla ricorrente è particolarmente - ed intenzionalmente - esposto alla variazione del prezzo della benzina. È pertanto possibile partire dal presupposto che, di principio, una misura politico-legislativa che vada ad incidere su tale parametro, così come un'alterazione del mercato valutario, sia parte integrante della strategia imprenditoriale e, pertanto, anche del normale rischio aziendale. Non a caso la ricorrente stessa afferma a più riprese di esercitare un sistema di controllo interno dei rischi, volto anche - e per l'appunto - alla gestione dei rischi di natura politica ed economica "sotto i quali ricadono chiaramente anche le modifiche legislative". Ciò permette non soltanto di gestirne le conseguenze negative, come lo sconto sul carburante deciso dalla Regione Lombardia a beneficio dei "pendolari del pieno", bensì di sfruttare anche quelle positive. La prevedibilità di misure politico-legislative che incidessero sui prezzi del carburante (ad es. lo sconto in Lombardia appena menzionato, il taglio delle accise oggetto del presente procedimento o ancora altre misure) andava pertanto ammessa anche nel caso concreto. Non basta, come sembra pretenderlo la ricorrente, il semplice fatto che l'ampiezza del provvedimento in questione non fosse contemplata nel proprio sistema interno di analisi dei rischi per ritenere assodato il suo carattere eccezionale e straordinario.  
 
5.1.3.3. Nemmeno è sufficiente ripetere di aver costantemente addotto che vi sarebbe un nesso di causalità adeguata tra la perdita di lavoro e la guerra in Ucraina per fondarne l'esistenza. Ancor meno convincente è semplicemente asserire che, a prescindere, esso sarebbe evidente e oggettivo. Infatti, indipendentemente dalla mancata adozione di misure corrispondenti in Svizzera (in particolare anche a distanza di mesi dallo scoppio del conflitto in Ucraina) non è possibile escludere che il provvedimento italiano sia stato mantenuto a causa di altre circostanze. Ad ogni modo, tale aspetto risulta irrilevante nel caso in esame, poiché decisivo è che la perdita di lavoro sia dovuta alla misura politico-legislativa in quanto tale. In un modello commerciale essenzialmente consacrato alla domanda transfrontaliera, come quello della ricorrente, occorre sempre tenere conto della possibile adozione di misure politiche (o di un loro mantenimento prolungato) che incidano - drasticamente o meno - sul prezzo dell'offerta. Di conseguenza, senza doversi soffermare sulla formulazione scelta dalla Corte cantonale per giungere alla stessa conclusione, il giudizio impugnato può essere condiviso anche su questo punto. Si rileverà che, ormai ininfluente sull'esito della decisione (cfr. consid. 1.2 supra), l'accertamento dei fatti operato dai giudici ticinesi con riferimento all'argomentazione ricorsuale risulta pertanto scevro d'arbitrio.  
 
5.1.3.4. A giusto titolo, quindi, la Corte cantonale ha statuito che la perdita di lavoro lamentata dalla ricorrente fosse da ricondurre al normale rischio aziendale.  
 
5.2. Sussidiariamente, la ricorrente pretende che la fattispecie in esame adempirebbe i presupposti per ritenere un caso di rigore. Tuttavia, per costante giurisprudenza, le restrizioni previste all'art. 33 cpv. 1 lett. a e b LADI sono applicabili per analogia qualora la perdita di lavoro è dovuta ad una delle cause menzionate agli artt. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI (DTF 138 V 333 consid. 4.2.1; sentenza 8C_415/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 2). Benché secondo le direttive della SECO (discusse al consid. 5.1.2.3 supra; sulla loro portata, cfr. l'esposizione al consid. 2.7 della sentenza impugnata) il taglio delle accise disposto dalle Autorità italiane sarebbe da considerare come un provvedimento delle autorità ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 OADI, il diritto alle ILR non può essere riconosciuto in ragione dell'applicabilità della restrizione dell'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI. Non occorre pertanto approfondire oltre la censura.  
 
5.3. La stessa sorte spetta alla ridotta argomentazione sulla diminuzione della cifra d'affari, di cui la ricorrente contesta semplicemente la mancata analisi da parte del Tribunale cantonale, contrapponendo che la perdita di lavoro non sia da ascrivere a circostanze che rientrano nel normale rischio aziendale. Insufficientemente motivata, tale critica - come appena visto - cadrebbe ad ogni modo nel vuoto. È quindi superfluo chinarsi ulteriormente sull'argomento (cfr. sentenza 8C_273/2022 dell'8 febbraio 2023 consid. 7.3).  
 
5.4. Va ancora rilevato che, seppure la Corte ticinese abbia riconosciuto il carattere temporaneo della perdita di lavoro, la ricorrente sembra in un primo tempo prenderne atto ("all'evidenza non si contesta assolutamente, essendo anche opinione della ricorrente che lo sia"), per poi comunque criticarne la motivazione ("si contesta tuttavia che sarebbe bastato l'aumento del prezzo del carburante in Italia o una semplice fluttuazione del mercato valutario per ripristinare -in una simile situazione straordinaria- l'abituale clientela non composta poi soltanto -si noti bene- da lavoratori frontalieri". Così facendo, tuttavia, essa non fornisce una motivazione alternativa valida per ritenere adempiuto il criterio della temporaneità della perdita di lavoro. Non è sicuramente difendibile riferirsi alla durata massima delle ILR prevista dall'art. 35 LADI per sostenere che "fino ad un anno può essere tutto temporaneo e quindi non strutturale e dunque non prevedibile". Ad ogni modo, considerato che la fattispecie rientra nel normale rischio aziendale della ricorrente, anche questo aspetto può restare indiscusso.  
 
6.  
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 13 settembre 2023 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi