4A_115/2008 17.03.2008
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_115/2008 /biz 
 
Sentenza del 17 marzo 2008 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Corboz, presidente, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
sfratto, 
 
ricorso contro la sentenza emanata 
il 16 novembre 2007 dalla II Camera civile 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Visto: 
che con sentenza del 16 novembre 2007 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il ricorso interposto da A.________ contro il decreto di sfratto pronunciato nei suoi confronti dal Segretario assessore delle Pretura di Medrisio-Sud il 29 ottobre 2007; 
che, seppur intimata il 20 novembre 2007, la decisione è stata consegnata a A.________ il 2/3 gennaio 2008; 
che A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un "ricorso in materia di locazione" datato 1° febbraio 2008, con la dicitura "Raccomandata anticipata per fax"; 
che, nonostante tale indicazione, in tale data al Tribunale federale non è pervenuta nessuna comunicazione via fax; 
che l'allegato ricorsuale, spedito con raccomandata il 13 febbraio 2008, è giunto al Tribunale federale solo il 14 febbraio 2008; 
che né la controparte né l'autorità cantonale sono state invitate a pronunciarsi sul gravame; 
 
considerando: 
che l'impugnativa dev'esser dichiarata inammissibile già perché tardiva, non essendo stata inoltrata entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione cantonale, così come prescritto dall'art. 100 cpv. 1 LTF
che, anche prescindendo dalla questione della tempestività, il gravame risulta in ogni caso inammissibile siccome non motivato conformemente alle esigenze di legge (cfr. art. 42 cpv. 2 LTF); 
che nel suo scritto, infatti, il ricorrente non prende minimamente posizione sulle ragioni per le quali il Tribunale d'appello ha deciso di confermare il decreto di sfratto, bensì critica l'agire del pretore e del segretario assessore della Pretura di Mendrisio Sud nell'ambito delle varie procedure giudiziarie che lo hanno coinvolto, non solo quelle relative alla locazione ma anche e soprattutto quelle concernenti l'obbligo di versamento del contributo alimentare a moglie e figlio nonché la sua domanda di annullamento del matrimonio; 
che in queste circostanze si può decidere di non entrare nel merito del ricorso mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le circostanze del caso concreto giustificano anche di rinunciare ad addossare le spese giudiziarie al ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che all'opponente, nemmeno invitata a presentare osservazioni, non spetta alcuna indennità per ripetibili della sede federale; 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 17 marzo 2008 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: 
 
Corboz i.s. Piatti